Come noto, l'Unione Europea ha concluso lo scorso 15 ottobre 2010 un Accordo di libero scambio con la Corea del Sud, il primo con un paese asiatico, costato circa due anni e mezzo di negoziati tra i due blocchi economici. L’Accordo consentirà agli esportatori europei di prodotti agricoli e industriali verso la Corea del Sud, di beneficiare di una esenzione dal pagamento dei dazi per un risparmio annuo stimato dalla Commissione europea nella misura di 1,6 miliardi di euro (per ulteriori dettagli vedasi la valutazione di impatto dell’Accordo ed il documento descrittivo dei principali benefici dell’accordo prodotti dalla Commissione europea).
Temuto da molti comparti dell’industria europea, l’accordo prevede una clausola di salvaguardia che mira a proteggere i settori industriali europei più svantaggiati (come ad esempio l’industria automobilistica e quella tessile), prevedendo la possibilità di sospendere le ulteriori riduzioni dei dazi doganali o di ripristinare i dazi ai livelli precedenti l’intesa, qualora le esportazioni coreane superino certi limiti, causando o minacciando un grave pregiudizio ai produttori europei. A tal fine, specifiche misure di sorveglianza verranno attivate dalla Commissione qualora, in relazione soprattutto ai settori più sensibili, dovessero verificarsi aumenti abnormi delle importazioni concentrate in uno o più Stati membri dell'UE.
Da un punto di vista doganale, l’accordo in questione, il quale è destinato ad entrare in vigore il prossimo 1° luglio, è assolutamente innovativo, in quanto il Protocollo dedicato alle regole di origine prevede la dichiarazione su fattura come l'unica modalità utilizzabile come giustificativo dell’origine preferenziale. All’interno di tale accordo viene di conseguenza abbandonato l'EUR1.
Gli esportatori che vogliano far accedere i loro clienti coreani ai vantaggi tariffari di tale accordo dovranno di conseguenza acquisire lo stato di operatore autorizzato prima del 1° luglio 2011. Per la procedura di acquisizione di tale status si ricorda che le istruzioni di dettaglio sono contenute nelle Circolari n.97/D del 29.04.1999, n.227/D del 07.12.2000, n. 45/D del 5/7/2002, n. 54/D dell’1 ottobre 2004 e n. 44/D dell’1 dicembre 2006 dell’Agenzia delle Dogane.
Desiderio Consultants Ltd., 46, Rhapta Road, Westlands, Nairobi (KENYA)