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Ai sensi dell’articolo 233 del Reg. (CE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario, "CDC"), l’obbligazione doganale si estingue, fra l’altro, quando, relativamente alle merci dichiarate per un regime doganale che comporta l’obbligo di pagare i dazi, queste, una volta introdotte irregolarmente nel territorio doganale comunitario, prima di essere svincolate, vengono sequestrate e (contemporaneamente o successivamente) confiscate.
La Corte di Giustizia comunitaria chiarisce che per poter determinare l’effetto estintivo, il sequestro di merci introdotte irregolarmente deve intervenire prima che esse superino il primo ufficio doganale situato all’interno di tale territorio. Di conseguenza, il sequestro e la confisca della merce successivi al passaggio del primo ufficio doganale all’interno del territorio doganale comunitario non hanno più l’effetto di estinguere l’obbligazione doganale.
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