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Notizie

Congelate le norme sul Made in obbligatorio

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Dopo un tormentato dibattito che per oltre un mese ha visto scontrarsi imprese, associazioni professionali e di categoria e governo italiano, ha finalmente visto la luce il decreto legge n. 135 del 25 settembre 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2009, che ha abrogato il contestatissimo comma 4, dell'articolo 17 della "legge sviluppo" (l. 23 luglio 2009, n. 99).

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Nomenclatura combinata: nuova voce di classificazione per alcune tipologie di sandali

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Con il Reg. (CE) N. 872/2009 della Commissione del 18 settembre 2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (NC), sono state apportate alcune modifiche al Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Le modifiche in questione si riferiscono in particolare ad una particolare tipologia di sandali infradito con suola esterna in plastica, descritti nell'apposito allegato al Regolamento, all'interno della colonna n° 1.

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Anche il titolare del marchio internazionale può ottenere l’intervento delle autorità doganali ex Reg. (CE) n. 1383/2003

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Con Sentenza della Sesta Sezione del 2 luglio 2009, pronunciata su domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München tedesco (Causa C-302/08 - Zino Davidoff SA/Bundesfinanzdirektion Südost), la Corte di Giustizia CE ha precisato che l’art. 5, n. 4, del Regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, letto alla luce dell’art. 146 del Reg. (CE) n. 40/94, (come modificato dal Reg. (CE) n. 1992/2003), va interpretato nel senso che anche il titolare di un marchio oggetto di registrazione internazionale deve ritenersi legittimato a richiedere ed ottenere, analogamente al titolare di un marchio comunitario, l’intervento delle autorità doganali di uno o più Stati membri a tutela del proprio diritto.

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Made in: il "pasticcio" del legislatore italiano

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Con riferimento alle disposizioni a tutela del “made in” di cui all'art. 17 della “legge sviluppo” (l. 99/2009), sembra sia stata rilevata la sussistenza di una carenza a carico dello Stato italiano, il quale non avrebbe provveduto ad ottemperare a precisi obblighi procedurali nei confronti della Commissione europea, ai sensi della Direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, recante una procedura di informazione obbligatoria nel settore delle norme e delle regole tecniche.

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Nuove disposizioni sul "Made in": l'applicabilità è limitata ai soli prodotti "venuti ad esistenza" dopo il 15/8/2009

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L'Agenzia delle Dogane, con le Note n° 110635 del 11/08/2009 e n° 111601 del 13/08/2009 pone rimedio alla mancanza, nell'art. 17, l. 99/2009, di un periodo transitorio per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni a tutela del "Made in" (vedasi nostro articolo), accettando l'interpretazione suggerita dal Ministero Sviluppo Economico secondo cui le norme che introducono l'obbligo di riportare sui prodotti fabbricati all'estero e commercializzati in Italia con marchi di aziende italiane, un’indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore riguardo la loro effettiva origine estera, devono ritenersi applicabili solo con riferimento ai prodotti fabbricati ("venuti ad esistenza") dopo l'entrata in vigore della legge in questione oppure sui quali il marchio è stato apposto a partire da tale data.

La Nota n° 110635 precisa in particolare che per le merci in viaggio alla data del 15 agosto (ossia già spedite prima del farragosto), si farà riferimento ai documenti di trasporto che le accompagnano. Inoltre, in base alla seconda Nota, le disposizioni dell'art. 17, l. 99/2009 non si applicano anche con riguardo a quelle merci cui è stato apposto il marchio italiano prima del 15 agosto ed a quelle che si trovavano in giacenza prima di tale data (es. all'interno di depositi o magazzini), in attesa di spedizione verso l'Italia, se il dichiarante presenta un'autocertificazione (soggetta a successivo controllo - eventuale - da parte delle dogane), dalla quale si evinca che prima del 15 agosto 2009 la merce in oggetto era già stata fabbricata/prodotta, e che su di essa era già stato apposto il marchio italiano.

 

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