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Novità in materia di import di alimenti dal Giappone

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Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 351/2011 della Commissione dell'11 aprile 2011 modifica alcune disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 (vedi nostro articolo), aggiungendo allo stesso un nuovo Allegato II contenente l'indicazione dei livelli massimi accettati ai fini dell'immissione sul mercato europeo degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti (vedasi, per quanto riguarda l'Allegato II, la rettifica pubblicata in GUUE n. 98 del 13/04/2011).  I beni non conformi saranno eliminati in condizioni di sicurezza o rispediti al paese di origine.

Il nuovo Regolamente stabilisce inoltre che la dichiarazione che accompagna le partite di prodotti coperti dal Regolamento n. 297/2011, il cui modello è riportato all'allegato I (così come modificato dal Reg. UE n. 351/2001), deve attestare:

  1. che il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell'11 marzo 2011, oppure;
  2. che il prodotto è originario di una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo e Chiba, oppure;
  3. che qualora il prodotto sia originario delle prefetture citate al punto 2 o da esse proveniente, questo non contiene livelli di iodio 131, cesio 134 e cesio 137 superiori ai valori massimi di cui all'allegato II del Regolamento. La disposizione in oggetto si applica anche ai prodotti originari delle acque costiere di queste prefetture, indipendentemente dal loro luogo di sbarco.

La dichiarazione di cui all'Allegato I deve essere firmata da un rappresentante autorizzato delle competenti autorità giapponesi e per i prodotti di cui al punto 3, è necessario che la stessa sia scortata da un rapporto di analisi. 

Sul punto vedasi anche la nota informativa n° 46316 del 14 aprile 2011 dell'Agenzia delle Dogane, la quale specifica che gli operatori che intendono immettere in libera pratica le partite di prodotti alimentari di origine animale e non animale dal Giappone sono tenuti, una volta effettuati i controlli sanitari, a corredare la dichiarazione doganale con la dichiarazione di cui all’Allegato I del Reg. (UE) n. 351/2011, accompagnata nell’ipotesi di cui al precedente punto 3, dal previsto rapporto di analisi.

La dichiarazione di cui all'Allegato I deve essere vidimata dall’autorità veterinaria/sanitaria nazionale competente (a seconda dei casi, USMAF o PIF), e deve attestare l’avvenuta effettuazione dei controlli ufficiali da parte degli uffici di frontiera dell’amministrazione sanitaria. L'operatore od il suo rappresentante doganale, da parte loro, dovranno indicare all'interno del campo 44 del DAU il codice C054 (“Dichiarazione per l'importazione nell'Unione europea di alimenti per animali e prodotti alimentari originari o provenienti dal Giappone”).

Partite di merce non corredate dalla dichiarazione di cui sopra, regolarmente vidimata dalla competente autorità sanitaria di confine, non verranno immesse sul mercato e saranno pertanto eliminate in condizioni di sicurezza o rinviate al Paese di origine come prescritto dall’art. 7 del Reg. (UE) n. 351/2011.

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