Mercoledì, Luglio 03, 2024
Italian (Italy)English (United Kingdom)

Desiderio Consultants Ltd. è una think tank ed una rete di consulenti internazionali per lo sviluppo indipendenti costituita per promuovere ed influenzare politiche doganali e commerciali nei Paesi Africani, al fine di raggiungere riforme di facilitazione del commercio che favoriscano la crescita degli scambi commerciali a livello internazionale e regionale
Creativity, Commitment to Excellence, Results

Precursori di droga: nuove modifiche all’Allegato IV del Reg. (CE) n. 1277/2005

There are no translations available.

L’Agenzia delle Dogane, con la circolare 13/D dell’11 aprile 2011, informa che il Regolamento (CE) n. 225/2011 della Commissione del 7 marzo 2011 ha aggiornato l’Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1277/2005 (vedasi, per l’ultima modifica intervenuta nel 2009, il nostro articolo). L’Allegato IV del sopracitato regolamento elenca per ciascuna delle sostanze definite “precursori di droga”, classificabili in particolare nelle categorie 2 e 3 di cui all’Allegato del Regolamento (CE) n. 111/2005, i paesi in relazione ai quali è necessaria una notifica preventiva all’esportazione contenente alcune informazioni sulla sostanza, sul punto di entrata e sui soggetti che provvedono alla sua esportazione ed importazione (da trasmettere alle autorità competenti del paese di destinazione).

Si ricorda che i precursori di droghe sono sostanze chimiche utilizzate in numerosi processi industriali e farmaceutici le quali possono avere una funzione cruciale nella produzione, fabbricazione e preparazione illecita di droghe d’abuso, sia di origine naturale che di sintesi o di semisintesi.

L’Allegato IV elenca i paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notifiche preventive alle esportazioni a norma dell’articolo 12, paragrafo 10, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (approvata dall’UE con la Decisione del Consiglio del 22 ottobre 1990 n. 90/611/CEE). Il nuovo Regolamento (CE) n. 225/2011 aggiunge a questo elenco anche l’Afghanistan, l’Australia e il Ghana, includendo l’acido fenilacetico (precursore classificato dal Reg. CE n. 111/2005 nella categoria n. 2), fra quelle sostanze, insieme all’anidride acetica ed al permanganato di potassio, per le quali è richiesto l’invio della notifica di pre-esportazione in relazione all’esportazione verso qualsiasi paese terzo. Il nuovo regolamento estende inoltre l’obbligo di autorizzazione singola per l’esportazione verso i suddetti paesi di alcuni precursori di categoria 3 (per la precisione: metiletilchetone, toluene, acetone ed etere etilico).

La circolare dell’Agenzia delle Dogane ricorda infine che in Italia, gli adempimenti connessi alle notifiche di pre-esportazione ed al rilascio delle autorizzazioni di esportazione rientrano nella sfera di competenza dell’Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute. 

View Danilo Desiderio's profile on LinkedIn

 

Copyright © 2011

Desiderio Consultants Ltd., 46, Rhapta Road, Westlands, Nairobi (KENYA)