Il 16 gennaio 2003, l’Organo di Appello dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) sanciva l’incompatibilità con le regole dell’Organizzazione della legge americana nota come "Byrd amendment" (Continued Dumping and Subsidy Offset Act o “CDSOA”), approvata nel 2000, che prevedeva la possibilità che il governo americano ridistribuissse gli introiti dei dazi antidumping e compensativi percepiti, a quelle imprese americane che erano state danneggiate da tali pratiche. A seguito del rifiuto per lungo tempo, da parte degli Stati Uniti, di abrogare o modificare la legge in questione (accusata di rappresentare una forma di sussidio nascosto a favore di tali imprese), l’Unione Europea veniva autorizzata dal WTO ad applicare contro gli USA delle misure ritorsive su certi prodotti di origine americana. A tal fine è stato istituito il Regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio del 25 aprile 2005, che prevede un dazio doganale ad valorem supplementare del 15% sulle importazioni di determinati prodotti originari degli USA elencati nell’allegato I del Regolamento, a partire dal 1° maggio 2005.
L’UE rivede annualmente la lista dei prodotti contenuti nell’Allegato I del Reg. 673/2005, per adeguarla all’entità del danno di volta in volta causato alle imprese dell’UE da tale pratica (le dogane americane pubblicano annualmente l'ammontare dei dazi antidumping e compensativi riscossi e l'elenco delle imprese beneficiarie). Va tuttavia detto che il CDSOA è stato abrogato nel 1° febbraio 2006 dal Congresso USA con il Deficit Reduction Omnibus Reconciliation Act, con effetto a partire dall'ottobre 2007, ma la redistribuzione degli importi dei dazi antidumping e compensativi riscossi continuerà ancora per alcuni anni, essendo le procedure di assegnazione di tali introiti articolare su un arco pluriennale.
Essendo l’entità del pregiudizio per la prima volta diminuita dal 2005, la Commissione europea, con il Regolamento di esecuzione N. 311/2011 del 31 marzo 2011 riduce ora la lista dei prodotti americani oggetto del dazio addizionale di cui sopra a soli 3 beni, identificati dai seguenti codici NC:
Le misure ritorsive disposte dal Regolamento in oggetto si applicano a decorrere dal 1° maggio 2011.
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