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Condizioni speciali per l'import di alimenti dal Giappone - aggiornamento

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A seguito delle misure cautelari adottate dai singoli Stati membri (vedasi il nostro articolo), sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 80 del 26 marzo 2011 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) N. 297/2011 della Commissione del 25 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate a livello UE per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima. Il nuovo regolamento si applica ai prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 3954/87 (ossia ai prodotti, anche trasformati, destinati al consumo umano e all’alimentazione degli animali), originari del Giappone o da esso provenienti, con la sola esclusione di quelli che hanno lasciato il Giappone prima del 28 marzo 2011 e quelli che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011.

Le partite di prodotti in questione (fatta eccezione per quelle che rientrano nel campo d'applicazione della Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997), dovranno essere immesse nell'UE attraverso appositi punti di entrata («PED») designati dagli Stati membri, accompagnate da una dichiarazione da redigere secondo il modello riportato nell’allegato del regolamento, attestante:

  1. che il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell'11 marzo 2011, oppure
  2. che il prodotto è originario di una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo e Chiba, oppure
  3. ove il prodotto sia originario delle prefetture citate al punto 2, che esso non contiene livelli dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 superiori ai livelli massimi stabiliti dal regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, dal regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione, del 12 aprile 1989 e dal regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990.

La dichiarazione va firmata da un rappresentante autorizzato delle competenti autorità giapponesi. Per i prodotti di cui al punto 3, è necessario inoltre che gli stessi siano scortati da un rapporto di analisi con i relativi risultati. Ciascuna partita dovrà essere contraddistinta da un codice da riportare nella dichiarazione di cui sopra, nonché nel rapporto di analisi contenente i risultati del campionamento e dell'analisi e nel certificato sanitario e gli altri documenti commerciali che accompagnano la partita.

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti dovranno inoltre notificare preventivamente l'arrivo di ogni partita dei prodotti in oggetto alle autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero («PIF») o del PED, almeno due giorni lavorativi prima dell'arrivo fisico della partita.

Le autorità competenti dei PIF o dei PED effettuano controlli documentali e di identità su tutte le partite dei prodotti di cui sopra, e controlli fisici (comprese analisi di laboratorio), sulla presenza di iodio 131, cesio 134 e cesio 137 su almeno il 10% ed il 20%, rispettivamente, delle partite dei prodotti di cui al punto 3 ed al punto 2 sopra. Le partite saranno tenute sotto controllo ufficiale per un massimo di 5 giorni lavorativi in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio.

L'immissione in libera pratica delle partite sarà subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi o da un suo rappresentante, della dichiarazione di cui sopra (il cui facsimile è riportato, come accennato, nell’allegato del Regolamento di esecuzione N. 297/2011), debitamente vidimata dall'autorità competente del PIF o del PED e con l'attestazione che sono stati effettuati i controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 e che i controlli fisici eventualmente eseguiti hanno dato esito negativo. 

Sia le spese derivanti dai controlli ufficiali che quelle delle eventuali misure adottate (in caso di non conformità), sono a carico dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi.

Gli alimenti per animali ed i prodotti alimentari che dovessero risultare non conformi ai livelli massimi ammissibili di cui all'allegato del regolamento (Euratom) n. 3954/87, del regolamento (Euratom) n. 944/89 e del regolamento (Euratom) n. 770/90, non potranno essere immessi sul mercato e dovranno essere eliminati in condizioni di sicurezza o rispediti nel paese di origine.

Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 297/2011 entra in vigore il 27 marzo e si applicherà fino al 30 giugno 2011. Esso sarà oggetto di revisione su base mensile sulla base dei risultati ottenuti dalle analisi.

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