La DG TAXUD della Commissione europea ha recentemente pubblicato delle linee guida sulla presentazione delle istanze di accesso allo status di AEO (Operatore Economico Autorizzato) per le multinazionali o le grandi imprese. Le linee guida ricordano che per potere ottenere tale status è necessario essere stabiliti nel territorio doganale dell’UE, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 14 octies delle Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale Comunitario (DAC). Una società madre stabilita in un paese terzo, sarà pertanto ammessa a presentare una domanda a nome delle proprie filiali se essa si intende stabilita nell'UE in virtù della presenza in loco di una stabile organizzazione (nella versione italiana v'è un errore di traduzione che contrasta con il contenuto dell'art. 14 octies delle DAC, si confronti il testo in inglese alla pagina 2).
Le linee guida contengono anche una definizione di: “filiale”, definita come un'entità dotata di personalità giuridica, costituita in uno Stato membro ospitante, in una delle forme previste dal diritto societario di quest'ultimo, il cui capitale è interamente di proprietà dell'impresa madre o controllato da un'impresa insieme a soci di minoranza locali (una filiale comune); di “succursale”: questa non è un'entità giuridica individuale, ma rappresenta un ufficio/locale/sede diversa della stessa impresa e ne costituisce parte delle attività complessive. Se uffici, agenzie e succursali non hanno personalità giuridica, le filiali hanno personalità giuridica autonoma rispetto alla società madre. Infine viene definito l’ ”ufficio stabile” (rectius, stabile organizzazione) quale luogo fisso deputato alle attività commerciali di un'impresa nel quale esse sono svolte in toto o in parte.
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