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Domanda ITV per merci di “un solo tipo” e precisazioni della CGUE

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Il 15 febbraio 2005 veniva presentata all’amministrazione finanziaria lettone (VID) una richiesta di informazione tariffaria vincolante (ITV) relativa ad una partita di pannelli a cristalli liquidi (LCD) di svariate dimensioni, con classificazione prospettata nella sottovoce 9013 80 20 della nomenclatura combinata (NC). Ritenendo la richiesta non conforme all’art. 6, paragrafo 2 del Reg. 2454/1993 (secondo cui la richiesta d’informazione tariffaria vincolante può riguardare “un solo tipo di merci”), la VID rifiutava di fornire la propria risposta, contestando il fatto che i pannelli a cristalli liquidi cui si riferiva la richiesta presentavano degli elementi di differenziazione (rappresentati dalle loro diverse dimensioni), tali da non consentire di qualificarli come “merci di un solo tipo”. La società istante avrebbe dunque dovuto presentare tante richieste separate in funzione delle diverse caratteristiche delle merci in questione.

Investita della questione in via pregiudiziale, la Corte di Giustizia dell’UE, richiamando la sentenza 29 gennaio 1998, causa C 315/96, Lopex Export, ricorda innanzitutto che il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti mira a rassicurare l’operatore economico sotto il profilo della certezza del diritto quando sussista un dubbio sulla classificazione tariffaria di una merce. Esso infatti rende più agevole il funzionamento dei servizi doganali, in quanto la classificazione tariffaria delle merci oggetto di siffatta informazione varrà per tutte le future dichiarazioni doganali relative a tali merci durante il periodo di validità dell’informazione stessa. Permettendo al suo titolare di conoscere in anticipo la classificazione della merce in una data voce tariffaria, l’ITV consente inoltre di eliminare ogni possibilità di errore nella determinazione del corretto importo dei dazi dovuti al momento dello svolgimento delle relative formalità dichiarative in dogana.

Tenuto conto di tutto ciò, la Corte conclude, nella sentenza della Terza Sezione del 2 dicembre 2010, che quando gli elementi di differenziazione relativi a merci simili incidono ai fini della classificazione tariffaria di queste ultime, dette merci non possono essere considerate come costituenti “un solo tipo” ai sensi del sopra richiamato art. 6 delle DAC. Di conseguenza, colui che voglia presentare una richiesta ITV con riferimento alle stesse dovrà inoltrare all’amministrazione doganale tante istanze separate per quante sono le merci in questione. Viceversa, merci con caratteristiche simili, ma i cui elementi di differenziazione sono privi di qualsivoglia rilevanza ai fini della loro classificazione tariffaria, potranno essere considerate come costituenti un solo tipo di merci ed essere oggetto di un’unica richiesta ITV.

 

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