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Il SISTRI, nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti nato nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stato sviluppato per semplificare le procedure e gli adempimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti, gestendoli in modo innovativo e trasparente, e riducendo al contempo i costi sostenuti dalle imprese.
Entrato in vigore il 13 gennaio 2010, a seguito della pubblicazione in Gazzetta del D.M. 17 dicembre 2009, il sistema sarà pienamente operativo a partire dal 1° ottobre 2010, in quanto le schede informatiche con cui avviene la trasmissione dei dati da parte dei soggetti iscritti, subentreranno definitivamente al registro di carico e scarico ed ai formulari di trasporto dei rifiuti.
Si ricorda che la proroga dell'entrata in vigore del SISTRI al 1° ottobre 2010 è stata disposta dal DM 9 luglio 2010 (G.U. del 13 luglio) per le imprese dei gruppi 1 e 2. I soggetti obbligati ad utilizzarlo sono in sostanza quelli che fino ad oggi sono stati obbligati a compilare il MUD (Modello Unico di Dichiarazione). Questi, a loro volta, sono stati distinti in 3 gruppi in funzione delle scadenze temporali relative all’iscrizione al sistema :
Gruppo 1:
- produttori iniziali di rifiuti pericolosi - compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - con più di cinquanta dipendenti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs. 152/2006 con più di cinquanta dipendenti
- commercianti ed intermediari di rifiuti
- consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati
- imprese di cui all’articolo 212, comma 5 del d.lgs. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti
- In caso di trasporto intermodale di rifiuti:
- per il trasporto marittimo: il terminalista concessionario dell’area portuale e l’impresa portuale
- per il trasporto ferroviario: i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci
- Comuni, enti ed imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della predetta Regione Campania
Gruppo 2:
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi -ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del d.lgs. 152/2006 - che hanno fino a cinquanta dipendenti
- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs. 152/2006 che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti
Gruppo 3 (soggetti per i quali l’iscrizione al SISTRI avviene su base volontaria):
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs. 152/2006 che non hanno più di dieci dipendenti
- imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del d.lgs. 152/2006
- imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs. 152/2006