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Esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non OCSE: nuove modifiche al Reg. 1418/2007

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Con Regolamento (CE) N. 967/2009 della Commissione del 15 ottobre 2009 è stato modificato il Regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.

La Commissione aveva infatti inoltrato tempo fa alcune richieste scritte a Montenegro, Nepal, Serbia e Singapore con le quali chiedeva a tali Paesi la conferma per iscritto che i rifiuti elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione non è vietata a norma dell’articolo 36 dello stesso regolamento, potessero essere esportati dalla Comunità nel loro territorio a fini di recupero, nonché un’indicazione dell’eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti vengono assoggettati in quei paesi. A seguito del ricevimento di tali informazioni, insieme ad altre comunicazioni analoghe da parte di Hong Kong, Indonesia e Ucraina, è stato necessario aggiornare l’allegato del Regolamento (CE) n. 1418/2007, il quale è sostituito dall’allegato al Regolamento n. 967/2009, che entra in vigore a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Si ricorda che in base a quanto stabilito dal Regolamento (CEE) n. 259/93, successivamente abrogato e sostituito dal più volte modificato Regolamento n. 1013/2006, vige un sistema di autorizzazione preventivo per la spedizione di rifiuti entro ed al di fuori del territorio comunitario, il quale prevede una distinzione tra 2 tipologie di rifiuti, a seconda della loro destinazione (e cioè: rifiuti destinati allo smaltimento definitivo - es. ammasso, incenerimento - e rifiuti destinati al recupero  - es. riciclaggio - ).

Per quanto concerne i rifiuti oggetto di riciclaggio, il Regolamento prevede una ulteriore classificazione dei rifiuti in 2 categorie:

  1. lista "verde" (es. rifiuti di metalli e loro leghe), contenuta nell’allegato III del Regolamento;
  2. lista "ambra": si tratta dei rifiuti derivati dalla lavorazione del ferro o dell'acciaio (allegato IV del Regolamento).

Per i rifiuti in lista "verde" è sufficiente che il materiale venga accompagnato dal modulo previsto all'Allegato VII dello stesso Regolamento e che venga gestito in impianti autorizzati, mentre per i rifiuti in lista “ambra” è necessaria una preventiva procedura di notifica scritta.

Il Regolamento (CE) n. 1418/2007 disciplina nel dettaglio le procedure di esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del Regolamento (CE) n. 1013/2006.

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