Wednesday, July 03, 2024
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Drug precursors: amendments to the Annex IV of Regulation (EC) n. 1277/2005

The Italian customs Agency, supplementing the notice n. 32/D of 3 August 2005 (concerning the proper application of the discipline on drug precursors and basic chemical products trade), informs with the new Notice N. 12/D of 30 April 2009, that in the Official Journal of the European Union of 9 April 2009, L 95, the Commission Regulation (EC) n. 297/2009 of 8 April 2009 (annexed to the notice) has been published. Such a Regulation has amended the Annex IV of Regulation (CE) n. 1277/2005, listing those third Countries currently requiring special monitoring measures on the export from the Community towards their territory of drug precursors.

(continues ...in Italian)


Con il termine "precursori di droghe" si intendono alcune sostanze chimiche, attualmente 23, normalmente utilizzate in numerosi processi industriali e farmaceutici e commercializzate in modo del tutto lecito anche in quantitativi rilevanti, ma che possono avere una funzione cruciale nella produzione, fabbricazione e preparazione illecita di droghe d’abuso, sia di origine naturale che di sintesi o di semisintesi.

L’allegato IV in particolare, elenca, per ciascuna sostanza classificabile appunto come "precursore", i paesi in relazione ai quali è richiesta una notificazione preventiva all’esportazione (per l'Italia l'autorità competente al rilascio della relativa autorizzazione preventiva è il Ministero della Salute).

La nuova circolare dell'Agenzia delle Dogane mette in evidenza come dall'Allegato in questione sono stati ora eliminati Romania e Panama, mentre sono stati inclusi il Canada, le Maldive, l’Oman e la Repubblica di Corea, per i quali l’obbligo di autorizzazione singola per l’esportazione viene esteso alle seguenti sostanze:

  • Metiletilchetone;
  • Toluene;
  • Acetone;
  • Etere etilico.

Si ricorda che il Reg. (CE) n. 111/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 classifica i precursori di droghe in 3 categorie:

  1. Categoria 1: 1-fenil-2-propanone; Acido N-acetilantrenilico; Isosafrolo (cis + trans); 3,4-Metilenodiossifenil-2-propanone; Piperonale; Safrolo; Efedrina; Pseudoefedrina; Norefedrina; Ergometrina; Ergotamina; Acido lisergico;
  2. Categoria 2: Anidride acetica; Acido fenilacetico; Acido antranilico; Piperidina; Permanganato di potassio;
  3. Categoria 3: Acido cloridrico; Acido solforico; Toluene; Etere etilico; Acetone; Metiletilchetone.

Per quanto riguarda la Romania, il suddetto obbligo di notificazione preventiva all’esportazione viene formalmente soppresso con riferimento a tutte e 3 le categorie dei suddetti precursori di droga (la Circolare avverte che in effetti tale eliminazione è di fatto avvenuta già dal 1° gennaio 2007, data di ingresso della Romania nell’UE). Ne consegue che le operazioni con la Romania saranno soggette agli stessi obblighi in vigore per le operazioni intracomunitarie stabilite dal Regolamento (CE) n. 273/2004. Per Panama invece, la soppressione dell'obbligo di cui sopra riguarda solo la categoria n. 3.

Quanto disposto nella sopra citata circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 32/D/2005 deve ritenersi tuttora valido, salvo l’elenco di Paesi figurante nell'Allegato 5, il quale deve ritenersi sostituito dal nuovo elenco riportato nell’Allegato 5 riportato in coda al Regolamento (CE) n. 297/2009 ed accluso alla nuova circolare dell'Agenzia delle Dogane.

Il Regolamento (CE) n. 297/2009 è entrato in vigore il 29 aprile 2009 e l’Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha già diramato, in proposito, le opportune istruzioni agli operatori di categoria interessati in data 23 aprile 2009.

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